Art. 1.
(Indennità e assegno vitalizio dei parlamentari).

      1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria e di assegno di fine mandato.

      2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

      3. Spetta, inoltre, al parlamentare il rimborso delle spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili all'esercizio del mandato. Sono in ogni caso rimborsate le spese relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
      4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati su richiesta

 

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dell'interessato, corredata della relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
      5. I membri del Parlamento non hanno diritto a tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale né al rimborso di spese telefoniche.
      6. All'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale stipendio non è riconosciuto ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento».
      7. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.
      8. Ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spetta un assegno vitalizio, a condizione che abbiano versato le quote contributive per un periodo di almeno dieci anni di mandato esercitato nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. Qualora il parlamentare abbia esercitato il mandato per almeno sette anni e sei mesi, può conseguire il diritto all'assegno vitalizio mediante volontaria prosecuzione del versamento delle quote contributive per i successivi due anni e sei mesi.
      9. L'importo dell'assegno vitalizio di cui al comma 8 è commisurato all'importo mensile dell'indennità parlamentare, secondo i seguenti parametri:

          a) dopo almeno dieci anni di mandato parlamentare: 25 per cento;

          b) dopo almeno quindici anni di mandato parlamentare: 40 per cento;

          c) dopo almeno venti anni di mandato parlamentare: 50 per cento.

      10. L'assegno vitalizio è erogato ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo cessati dal mandato, quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Non sono ammesse deroghe al limite di età stabilito dal presente comma.
      11. Le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 si applicano ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo eletti successivamente al 31 dicembre 1993.

 

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